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STATUTO

Modifica statuto come da delibera assembleare del 03/03/2019

 

ART. 1

(Denominazione e sede)

 

E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile

l’Associazione denominata:

“RICCHIZZA”

Pietrapaola - Associazione Calabresi nel Mondo

1. Con Sede Operativa-Legale in Via Napoli, 10 - 87060 Pietrapaola (CS);

2. Sede Operativa Regione Toscana: Via Stefano Vai, 13 - 59100 Prato;

3. Sede Operativa Regione Lombardia a: Via Petrarca, 5 - 21047 Saronno;

4. Sede Operativa Regione Piemonte: Via Monte San Gabriele, 25 E - 28100 Novara.

5. La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

6. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l’associazione ottenga l’iscrizione in anagrafe ONLUS.

ART. 2

(Scopo ed oggetto)

L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

(Scopo)

1. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore di beneficenza, assistenza familiare, sociale, anche nei confronti dei propri associati quando si tratti di persone con forte svantaggio sociale e tutela dei diritti. L'Associazione potrà svolgere anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni; Esente da imposta di bollo ai sensi D.Leg.460/97 L’associazione ha lo scopo di intervenire per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con forte svantaggio sociale e intende dare voce e visibilità ai problemi concreti delle persone. Promuovere il territorio, nei suoi aspetti culturali, storico paesaggistico, turistico, e per la valorizzazione delle persone. Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

(Oggetto)

L’oggetto dell’attività dell’associazione riguarda:

1. l’Associazione, che non persegue fini di lucro ed è apolitica e apartitica, opera nel settore della tutela e promozione del territorio nei suoi aspetti culturali, storici, artistici, turistici, naturalistici e ambientali e persegue le seguenti finalità:

2. promuovere il territorio della Calabria con una particolare attenzione riservata al territorio del Comune di Pietrapaola (CS) e dell'area jonico pre-silana, al fine di valorizzare le persone, il patrimonio culturale e ambientale e i prodotti tipici;

3. attivare e promuovere scambi culturali fra la Calabria e le restanti regioni d’Italia;

4. Promuovere scambi culturali finalizzati alla promozione del territorio, in particolare con le regioni TOSCANA, LOMBARDIA e PIEMONTE e apertura sedi operative permanenti presso queste tre regioni;

5. far emergere e diffondere la conoscenza delle peculiarità paesaggistiche, artistiche e produttive locali, incentivando il turismo culturale;

6. sensibilizzare ed educare alla cura e al rispetto dei beni d’interesse artistico, storico, naturalistico e ambientale, rafforzando il senso di appartenenza e di consapevolezza della popolazione;

7. migliorare la fruizione del patrimonio di cultura locale, promuovendo momenti di aggregazione sociale finalizzati a far conoscere e apprezzare le ricchezze del territorio;

8. creare legami, collaborazioni e sinergie con enti pubblici e privati, di diversa natura e a vari livelli, al fine di far dialogare e valorizzare i molteplici attori della scena culturale locale;

9. coinvolgere le attività produttive, economiche e imprenditoriali, mettendone in luce il ruolo fondamentale nella promozione e nella tutela del territorio, nel tentativo di far comprendere che la cultura rappresenta una risorsa importante per lo sviluppo locale;

10. favorire il benessere delle comunità locali attraverso la valorizzazione condivisa e partecipata dell’identità culturale, vissuta come elemento fondante di ogni attività sociale ed economica.

11. l’Associazione per poter raggiungere gli scopi sociali potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi, enti, sia pubblici che privati, e associazioni aventi finalità simili.

12. porre in essere iniziative rivolte ad assicurare assistenza per le persone meno abbienti, persone non autosufficienti, nei limiti delle norme vigenti in materia, per le persone anziane, per le persone, anche straniere, in condizione di emarginazione dipendente da eventi sociali oggettivi e soggettivi, nei limiti delle norme vigenti in materia, per le persone in età minorile, anche non autosufficienti;

13. favorire la creazione di una cultura della condivisione ed attuare interventi di sensibilizzazione per l’attivazione di un welfare sociale in un contesto dove è necessario prevenire situazioni di solitudine degli anziani e di disagio giovanile dovuto a mancanza di servizi sostitutivi alle cure parentali.

14. operare, attraverso attività di volontariato in forma continuativa, gratuita ed organizzata e con persone adeguatamente qualificate e competenti, nel settore dei servizi sociali nel rispetto della legge quadro sul volontariato secondo lo spirito e l’ordinamento della legislazione internazionale, nazionale e regionale in materia di servizi sociali e volontariato, in coerenza con le proprie finalità statutarie. Esente da imposta di bollo ai sensi D.Leg.460/97

15. servizi di progettazione volti alla creazione di una rete di collaborazione con enti pubblici e privati;

16. creare una rete con tutti gli attori socio-economici presenti sul territorio per la valorizzazione dello stesso, attingendo alla collaborazione ed al sostegno di: Enti locali, Associazioni di categoria, Associazioni dei lavoratori, Associazioni femminili, Agenzie formative, Scuole ed Università, Settore no profit, Settore finanziario, Istituzioni di parità.

17. la promozione di un modello sociale che sia da motore per uno sviluppo locale, attraverso forme di cooperazione sociale o mutuo aiuto tra i membri stessi delle comunità locali;

18. l’ideazione, la promozione e la realizzazione di programmi di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo;

19. la realizzazione di programmi di formazione e di educazione scolastica e professionale, ivi compresi stages di perfezionamento, in loco, in Italia o in altri Paesi in via di sviluppo;

20. la promozione e la realizzazione, in Italia, nei Paesi in via di sviluppo ed a livello comunitario, di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell’ambito scolastico, e di iniziative volte all’intensificazione degli scambi culturali tra l’Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani e minori.

21. Promuovere la realizzazione di un punto di riferimento per l'attività ricreativa, culturale, sportiva. L’Associazione si impegna, inoltre, a divenire parte attiva per la promozione del territorio mediante la compartecipazione alla progettazione, organizzazione e gestione di programmi comunitari, nazionali, regionali, provinciali e locali e per lo sviluppo di nuove iniziative economiche e per il sostegno all’imprenditoria locale (piccole e medie imprese) ed al settore. L'associazione per realizzare gli scopi statutari potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

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ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Ci sono 4 categorie di soci: ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea) volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito) sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie) benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione)

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. Esente da imposta di bollo ai sensi D.Leg.460/97. L’associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

 

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. Gli associati o partecipanti maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea o al Consiglio direttivo.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

 

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell’associazione sono: - Assemblea dei soci; - Consiglio direttivo; - Presidente; - Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo); - Collegio dei Probiviri (facoltativo).

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

 

ART. 7

(Assemblea)

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;

3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART. 8

(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;

- fissare l’importo della quota sociale annuale;

- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

- approvare l’eventuale regolamento interno;

- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 

ART. 9

(Validità Assemblee)

1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti

2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

3. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure: da un componente dell’assemblea appositamente nominato)* e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

ART. 11

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero 3 A 7 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.

2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati

 

ART. 12

(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

 

ART. 13

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da: a) contributi e quote associative; b) donazioni e lasciti; c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.

2. L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

ART. 14

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 16

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

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Saronno,31/03/2019

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